Statuto

Ultimo aggiornamento statutario:

deliberazione dell’Assemblea generale degli utenti n. 3 del 17 dicembre 1999 – determinazione dirigenziale del 17 maggio 2000 n. 3969 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria (Supplemento ordinario serie generale n. 35 del 28 giugno 2000)

Estratti dallo Statuto:

Art 1 – Costituzione
1. La Comunanza Agraria di Cammoro ha sede nella frazione di Cammoro in Comune di Sellano (PG). E’ stata costituita con atto approvato dalla Giunta provinciale amministrativa del 9 novembre 1899

Art 2 – Scopi
1. La Comunanza Agraria di Cammoro ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti de quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all’Autorità amministrativa che davanti all’Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all’esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l’utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l’eventuale regolamento d’uso adottato dl Consiglio di amministrazione;

D) promuovere, curare, vigilare l’utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d’accordo col competente organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per: a. la gestione; b. il miglioramento del patrimonio; c. lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l’economia montana della zona;

F) il miglioramento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare attività agrituristiche e faunistiche ambientali.

 Art 3 – Finalità sociali 

1. L’Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

GLI ORGANI DELLA COMUNANZA:

ART 13 – Organi della Comunanza agraria  

1 – sono organi della Comunanza Agraria:

A – l’ Assemblea generale degli utenti;
B – il Consiglio di Amministrazione;
C – Il Presidente.

 2 – le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Assemblea generale degli utenti

(art. 14) Cos’è l’Assemblea
L’Assemblea è composta tutti gli utenti residenti nel territorio dell’ente da almeno 1 anno e sono rappresentanti da:

  • intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne
  • tutore dei figli minorenni dell’utente deceduto Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell’interessato qualora sussistano i necessari requisiti I compiti dell’assemblea

(art. 15) Compiti dell’Assemblea

– elezione del presidente
– elezione del consiglio di amministrazione
– Approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni
– approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
– tutti gli atti di disposizione dei beni immobili
– la partecipazione a Consorzi o altre associazioni agrarie
– l’assunzione di prestiti – la nomina dei revisori dei conti
– la proposta di regolamento per l’esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all’approvazione della regione Umbria
– l’istituzione delle tariffe relative all’esercizio degli usi civici
– le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi oppure un importo superiore ai 50 milioni (lire).

(art. 16) Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri eletti dall’Assemblea generale degli utenti e dura in carica 5 anni.

L’ultimo Consiglio di Amministrazione è stato eletto il 27 Dicembre 2012 ed è composto dai seguenti utenti:

  • Giorgio Consoli – presidente
  • Paolo Bianchi – consigliere
  • Armando Tosti – consigliere
  • Moreno Ciccarelli – consigliere
  • Francesco Salvati – consigliere

 

(art. 16) I compiti del consiglio di amministrazione

– elezione del vicepresidente;
– deliberare su tutte le questioni di interesse dell’amministrazione escluse quelle che attengono alla competenza dell’assemblea generale degli utenti;
– proporre all’assemblea l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo – nominare il segretario dell’ente;

(art. 17) Il Presidente

Spetta al Presidente:

– Rappresentare legalmente l’ente;
– Convocare l’assemblea generale degli utenti e il consiglio di amministrazione predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
– Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere gli incanti e stipulare i contratti nell’interesse dell’ente;
– Rappresentare l’ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
– Vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
– È facoltà del presidente di delegare una o più funzioni ad un membro del consiglio di amministrazione;

Il presidente non può essere eletto più di 2 volte consecutive.

(art. 18) Il vice presidente
Il vice presidente esercita le funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impedimento.